Molte attività possono costituire una condizione di rischio per la salute delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o in allattamento.
In generale, per le lavoratrici madri è previsto il divieto di essere adibite al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto (congedo di maternità). Esse, quindi, non possono svolgere mansioni pericolose, insalubri o faticose; qualora ce ne fosse bisogno, devono essere assegnate ad un'altra mansione compatibile o, nel caso non fosse possibile, essere interdette dal lavoro.
L’art. 11 del D.Lgs.151/2001 sancisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare anche i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri. A seguito di un'attenta valutazione dei rischi specifici, vige l'obbligo di informare le lavoratrici e l'RLS sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate per assicurare che la salute della madre e del bambino non siano esposte ad alcun danno.
Sono presenti, inoltre, diverse misure di tutela a seguito del parto:
La lavoratrice non può essere esposta a lavori al rischio per il puerperio o l'allattamento nei primi sette mesi dopo il parto.
Nei primi 12 mesi dopo il parto, la lavoratrice non può svolgere turni notturni (dalle 24:00 alle 06:00).
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due pause di un'ora al giorno, o di una sola pausa nel caso in cui il turno di lavoro sia inferiore alle sei ore.
A seguito di una certificazione medica del pediatra è possibile chiedere la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso.
Sanzioni in caso di inadempimenti
È altresì importante ricordare che in caso di inadempimenti, il datore di lavoro e il dirigente vanno incontro a sanzioni che prevedono l'arresto da tre a sei mesi o ad un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 29 comma 1 del decreto 81/2008.
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